Compravendita del cavallo e vizi redibitori
Nel diritto civile, i vizi redibitori sono difetti che incidono sull’idoneità o sul valore dell’animale.
Quando il vizio è rilevante?
Deve essere:
Pregresso → esisteva già al momento della vendita
Occulto → non riconoscibile con un esame ordinario
Grave → riduce in modo apprezzabile il valore o rende l’animale inidoneo all’uso
Esempi tipici nei cavalli
• Ballo dell’orso
• Tic d’appoggio
• Oftalmite periodica (“mal della luna”)
• Atassia spinale
• Morva
• Corneggio
• Bolsaggine
Diritti dell’acquirente
1)- Azione redibitoria → risoluzione del contratto e restituzione del prezzo
2)- Azione estimatoria → riduzione proporzionale del prezzo
3)- Rimborso spese + risarcimento danni (se il venditore era a conoscenza del vizio)
Termini da rispettare
• 8 giorni dalla scoperta per denunciare (salvo usi locali)
• 1 anno dalla vendita per agire in giudizio
(Possibilità, a seconda della fattispecie, ovvero qualora il venditore è un professionista, di applicare i maggiori termini previsti dal Codice del Consumo)
Consiglio pratico: effettua sempre la denuncia con strumenti tracciabili (PEC, Raccomandata A/R).
La compravendita di un cavallo non è mai una “semplice vendita”: coinvolge aspetti economici, sportivi e affettivi.
Un contratto scritto e una consulenza legale preventiva sono la miglior garanzia per entrambe le parti.