Corte d'Appello di Firenze, Sez. IV civile, sentenza n. 2634/2026
Quando si parla di responsabilità veterinaria, una delle prime domande che viene spontaneo porsi è se un errore nelle cure abbia causato la morte dell'animale.
Ma non è sempre questa l'unica domanda da fare.
Una recente sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione IV civile, n. 2634/2026, pubblicata il 29 luglio 2026, affronta proprio questo aspetto e offre diversi spunti importanti: la responsabilità per cure inadeguate anche quando non venga imputata al veterinario la morte dell'animale, la gestione del dolore, l'informazione al proprietario e il risarcimento del danno non patrimoniale subito da chi con quell'animale aveva costruito un effettivo rapporto familiare.
Il caso
La vicenda riguardava una cocker spaniel di tredici anni, condotta dal veterinario nell'ottobre 2017 per una copiosa emorragia proveniente dalla bocca.
Dopo un primo intervento, l'emorragia si ripresentava. Il 6 novembre il veterinario procedeva, in anestesia generale, all'estrazione di un molare. Il giorno successivo, persistendo l'emorragia, interveniva nuovamente e sottoponeva la cagnolina anche a trasfusione.
L'animale veniva poi ricoverato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa e, dopo un ulteriore peggioramento, moriva il 17 novembre.
I familiari agivano nei confronti del veterinario lamentando gravi carenze nelle cure.
In primo grado il Tribunale di Livorno respingeva la domanda. La CTU aveva infatti escluso che la morte della cagnolina fosse riconducibile a una condotta colposa del professionista.
La Corte d'Appello, però, affronta la vicenda da una prospettiva diversa.
1. La morte dell'animale non esaurisce il problema della responsabilità
Questo è probabilmente il passaggio più importante della decisione.
I proprietari non avevano attribuito al veterinario la responsabilità per la morte della cagnolina. Avevano contestato, invece, le cure ricevute e le sofferenze che quelle cure avrebbero causato o non evitato.
La Corte delimita quindi con precisione ciò che deve essere accertato: verificare se il veterinario «non abbia alleviato le sofferenze della cagnolina o, addirittura, ne abbia causato di inutili (rispetto ai fini terapeutici perseguiti)»
È una distinzione importante.
In una vicenda di responsabilità veterinaria, infatti, l'accertamento del nesso causale non deve necessariamente riguardare soltanto l'esito finale.
Anche quando non sia possibile ricondurre la morte dell'animale alla condotta del professionista, possono dover essere valutate autonomamente lesioni, aggravamenti, complicanze, dolore o altre sofferenze evitabili eventualmente riconducibili alle cure praticate o omesse.
Non basta quindi domandarsi:
“Una diversa condotta avrebbe evitato la morte?”
A seconda del caso, occorre chiedersi anche:
“Una diversa condotta avrebbe evitato o ridotto altri danni e sofferenze?”
2. Che cosa era stato contestato nelle cure
L'accertamento tecnico aveva evidenziato diversi aspetti problematici.
Prima dell'intervento in anestesia generale non risultavano eseguiti alcuni accertamenti indicati dalle buone pratiche veterinarie; non risultava agli atti un documento di consenso informato relativo alla natura dell'intervento e alle possibili complicanze; venivano inoltre evidenziate criticità rispetto alla tecnica utilizzata per l'estrazione dentaria e alla gestione dell'emorragia.
Un ulteriore passaggio riguarda la lesione dell'arteria alveolare inferiore.
Secondo il CTU, applicando il criterio del “più probabilmente che non”, la lesione era riconducibile all'estrazione del molare effettuata il 6 novembre.
La conclusione veniva fondata su diversi elementi: la corrispondenza anatomica, la successione temporale degli eventi, le caratteristiche dell'emorragia, le modalità dell'estrazione e l'assenza di cause alternative individuate.
La Corte rileva inoltre una non corretta gestione dell'emorragia e precisa che l'eventuale errore successivamente commesso anche dai veterinari della struttura universitaria non escludeva, per ciò solo, la responsabilità del primo professionista.
3. Gestire la malattia significa anche gestire il dolore
Un secondo passaggio particolarmente significativo riguarda la terapia analgesica.
Il CTU aveva qualificato l'estrazione di un primo molare inferiore come procedura caratterizzata da dolore moderato-severo e aveva richiamato la necessità di un approccio analgesico adeguato.
Nel caso concreto esistevano ragioni per evitare determinati farmaci, in particolare i FANS, considerato il rischio emorragico.
Ma questo, secondo l'accertamento tecnico recepito dalla Corte, non giustificava l'omissione completa dell'analgesia, perché avrebbero potuto essere valutate altre alternative terapeutiche.
La complessità clinica del paziente, dunque, non faceva venir meno l'esigenza di gestire il dolore: imponeva di adattare il trattamento alla situazione concreta.
Interessante è anche un'altra considerazione: il fatto che il cane continuasse ad alimentarsi non poteva essere utilizzato come prova certa dell'assenza di dolore, perché gli animali possono continuare ad alimentarsi anche in presenza di dolore orale significativo.
È un passaggio importante anche sul piano probatorio: l'assenza di manifestazioni eclatanti non equivale necessariamente all'assenza di sofferenza.
4. Non solo terapia: anche informazione
La sentenza richiama anche il ruolo dell'informazione fornita al proprietario.
La Corte valorizza l'art. 29 del Codice deontologico veterinario, relativo all'obbligo di comunicare al cliente la necessità degli atti destinati a evitare sofferenza, dolore o prolungati stati di malessere e di informarlo sui prevedibili stati di sofferenza e dolore dell'animale.
La gestione corretta di una prestazione veterinaria, quindi, non riguarda soltanto ciò che viene materialmente fatto sull'animale.
Riguarda anche ciò che viene valutato, documentato e comunicato a chi dovrà continuare ad assisterlo.
5. Il familiare che non è proprietario dell'animale può chiedere il risarcimento?
La sentenza affronta poi un'altra questione particolarmente interessante.
Una delle due persone che avevano agito in giudizio non era formalmente proprietaria della cagnolina.
Il veterinario aveva quindi contestato il suo diritto a chiedere il risarcimento.
La Corte respinge l'eccezione e considera «obsoleta e ampiamente superata» la concezione secondo cui il cane sarebbe una mera res e, proprio per questo, soltanto il proprietario potrebbe dolersi della sua perdita o del suo danneggiamento.
Nel caso concreto la donna aveva accudito, curato e condiviso la propria vita con la cagnolina, che costituiva per entrambi gli appellanti un vero componente della famiglia.
La Corte riconosce quindi anche a lei il diritto di agire, valorizzando la relazione effettivamente esistente con l'animale e non soltanto la titolarità formale.
Questo non significa, naturalmente, che la proprietà dell'animale abbia perso rilevanza giuridica.
Significa qualcosa di diverso: la proprietà formale e la titolarità di un interesse risarcitorio possono non coincidere.
6. Il danno non patrimoniale per le sofferenze dell'animale
La Corte affronta infine il tema forse più delicato: il danno subito dai familiari.
La decisione ricostruisce l'evoluzione del rapporto tra persone e animali d'affezione e riconosce rilevanza giuridica al legame affettivo instaurato con l'animale.
Ma è importante capire che cosa viene risarcito in questo specifico caso.
Non il dolore per la morte della cagnolina, perché la morte non era stata imputata al veterinario.
La Corte considera invece la sofferenza provata dai familiari per aver visto il proprio animale subire sofferenze evitabili o ulteriori causate dalla malpractice.
L'istruttoria aveva dimostrato il profondo impatto che la vicenda aveva avuto sulla loro vita. Non era invece stato dimostrato il necessario nesso causale rispetto al danno psichico inizialmente dedotto. La Corte distingue pertanto quest'ultimo dal danno morale ed esistenziale concretamente provato.
Anche nella liquidazione viene operata una distinzione molto precisa: poiché il dolore complessivamente vissuto comprendeva sia la perdita dell'animale sia le modalità con cui era stato curato, viene risarcita soltanto la seconda componente, liquidata equitativamente in 2.500 euro per ciascuno dei due appellanti.
7. La decisione
La Corte d'Appello riforma quindi la sentenza di primo grado.
Dichiara risolto il contratto con il veterinario e dispone:
- la restituzione di 559 euro corrisposti al professionista;
- il risarcimento di 2.393 euro di danno patrimoniale, oltre accessori;
- il risarcimento di 2.500 euro di danno non patrimoniale per ciascun appellante;
- la rifusione delle spese di lite secondo quanto indicato nel dispositivo.
Cosa ci insegna questa sentenza
La decisione della Corte d'Appello di Firenze è interessante soprattutto perché invita a non ridurre la responsabilità veterinaria a una contrapposizione troppo semplice:
il veterinario ha causato la morte / il veterinario non ha causato la morte.
Tra questi due estremi può esistere uno spazio giuridicamente rilevante molto più ampio.
Una prestazione può dover essere valutata anche rispetto alle lesioni provocate, alle complicanze, alla gestione del dolore, alle sofferenze evitabili, all'informazione fornita al proprietario e alle conseguenze concretamente derivanti dalle singole condotte od omissioni.
Per questo, quando si valuta un possibile caso di responsabilità veterinaria, è importante ricostruire separatamente:
che cosa è accaduto all'animale; quali condotte sono state poste in essere o omesse; quale conseguenza può essere causalmente collegata a ciascuna di esse; quali sofferenze avrebbero potuto essere evitate o ridotte; quali informazioni sono state fornite; quali danni risultano effettivamente provati.
È una distinzione che può cambiare completamente il modo in cui una vicenda viene analizzata.
Il diritto arriva dopo. Il contesto, invece, c'era già.
