AVVOCATO LAURA QUEIROLO

Per ulteriori informazioni:

AVVOCATO LAURA QUEIROLO

Cod. Fisc. QRL LRA 84D43 H183F – P. IVA 02306220993

avv.queirolo@proton.me

responsabilitasanitaria.tigullio@proton.me

animaliecontesti@proton.me

+ 39 0185274026

ANIMALI D'AFFEZIONE, PROPRIETA' E CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

2026-09-14 17:21

Avv. Laura Queirolo

Diritto equestre, Diritto degli animali, affido-animale-daffezione, separazione-coppia-di-fatto, animale-come-essere-senziente, diritti-degli-animali,

ANIMALI D'AFFEZIONE, PROPRIETA' E CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

ANIMALI D'AFFEZIONE, PROPRIETA' E CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

Animali d’affezione, proprietà e cessazione della convivenza: tra categorie civilistiche tradizionali e tutela dell’essere senziente - Approfondimento tematico

1. Premessa

La cessazione di una convivenza può determinare controversie non soltanto in relazione ai rapporti patrimoniali sorti durante la vita comune, ma anche rispetto alla sorte dell’animale che abbia stabilmente vissuto all’interno del nucleo familiare. Il problema assume oggi particolare rilevanza, poiché alla crescente considerazione sociale dell’animale quale componente della famiglia non corrisponde ancora, nell’ordinamento civile italiano, una disciplina organica destinata a regolare la sua collocazione a seguito della separazione dei conviventi.

La questione pone così in evidenza una tensione ormai evidente tra, da un lato, le categorie civilistiche tradizionali della proprietà, del possesso e dell’attribuzione patrimoniale e, dall’altro, la progressiva emersione nell’ordinamento del principio della tutela dell’animale quale essere senziente.

In assenza di una specifica disciplina civilistica dell’“affidamento” dell’animale familiare, l’interprete è quindi chiamato a coordinare istituti appartenenti a piani differenti: titolarità dominicale, possesso, donazione, prova dell’acquisto, risultanze anagrafiche, relazione affettiva e interesse dell’animale al mantenimento di condizioni di vita compatibili con il suo benessere.

2. La qualificazione civilistica dell’animale

Il punto di partenza resta rappresentato dalla disciplina generale dei beni contenuta nel codice civile.

Ai sensi dell’art. 810 c.c., «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti». L’art. 812 c.c., dopo avere individuato i beni immobili, stabilisce al terzo comma che «sono mobili tutti gli altri beni».

Il codice civile non contiene attualmente una disposizione generale che attribuisca agli animali una categoria autonoma distinta da quella dei beni. Ne consegue che, sul piano dei rapporti patrimoniali, l’animale continua ad essere assoggettato, per quanto compatibili e salva l’applicazione della normativa speciale, alle regole proprie dei beni mobili.

La questione deve tuttavia essere formulata con precisione. Affermare semplicemente che l’animale costituisce una “cosa” rischia infatti di restituire un’immagine incompleta dell’attuale quadro ordinamentale. La disciplina civilistica della proprietà continua a operare, ma si inserisce ormai all’interno di un sistema che riconosce all’animale una tutela progressivamente autonoma.

Questa duplice dimensione assume particolare evidenza proprio nelle controversie concernenti gli animali d’affezione: l’animale può formare oggetto di un diritto di proprietà, senza che tale qualificazione esaurisca la rilevanza giuridica del rapporto instaurato con le persone con cui vive.

3. L’evoluzione dell’ordinamento: dall’oggetto di proprietà all’essere senziente

L’evoluzione normativa degli ultimi anni testimonia un significativo mutamento di prospettiva.

A livello europeo, l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea impone agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto «esseri senzienti».

Sul piano costituzionale, la modifica dell’art. 9 Cost., intervenuta nel 2022, ha introdotto espressamente la tutela degli animali tra i principi fondamentali, demandando alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme attraverso i quali essa deve essere realizzata.

Un’ulteriore evoluzione si è verificata in ambito penale con la legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha rafforzato la tutela degli animali e ha modificato significativamente anche la terminologia utilizzata dal codice penale. Il Titolo IX-bis non è più dedicato ai «delitti contro il sentimento per gli animali», ma ai «delitti contro gli animali».

La modifica non è meramente terminologica. Essa esprime il progressivo spostamento dell’oggetto della tutela dalla sensibilità dell’essere umano nei confronti dell’animale alla protezione dell’animale stesso.

L’evoluzione costituzionale, europea e penale non ha tuttavia ancora trovato una corrispondente sistemazione organica nel diritto civile. Proprio da questa asimmetria derivano molte delle difficoltà interpretative che emergono quando la titolarità dell’animale diventa oggetto di controversia tra persone precedentemente legate da una relazione familiare o affettiva.

4. La cessazione della convivenza e il problema dell’animale familiare

La fattispecie può presentarsi secondo configurazioni molto diverse. L’animale può essere stato acquistato da uno soltanto dei conviventi, essere stato formalmente registrato a nome dell’altro, oppure essere stato acquisito durante la vita comune e mantenuto successivamente da entrambi.

Può inoltre essere controversa l’esistenza stessa di una liberalità: il soggetto che abbia acquistato e pagato l’animale può sostenere di esserne rimasto proprietario, mentre l’altro può affermare che l’acquisto fosse destinato a costituire un regalo.

In tale situazione non esiste una norma che consenta di individuare automaticamente il proprietario in base alla relazione affettiva, alla convivenza o alla sola intestazione amministrativa. Occorre ricostruire la vicenda attraverso gli ordinari criteri civilistici e probatori.

Assumono pertanto rilievo l’acquisto, il pagamento del prezzo, la provenienza delle somme utilizzate, l’eventuale intenzione liberale, il possesso dell’animale, la documentazione disponibile e le concrete modalità attraverso le quali si è svolta la vita dell’animale nel nucleo familiare.

A questi elementi strettamente patrimoniali si affianca però una seconda dimensione, che riguarda la relazione consolidatasi tra l’animale e le persone con cui ha convissuto.

5. Il microchip e la prova della proprietà

Particolare attenzione merita il valore dell’iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e dell’intestazione del microchip.

Sul punto, la Corte d’Appello di Roma, Sezione VI civile, con sentenza 10 settembre 2025, n. 4963, ha chiarito che l’applicazione del microchip non determina, di per sé, la proprietà del cane, trattandosi principalmente di un adempimento di natura amministrativa.

Il principio è particolarmente rilevante perché consente di distinguere due piani che nella pratica vengono frequentemente sovrapposti: la registrazione amministrativa dell’animale e l’accertamento civilistico della proprietà.

L’intestazione del microchip può rappresentare uno degli elementi da considerare nell’ambito della complessiva ricostruzione della vicenda, ma non costituisce automaticamente titolo di acquisto della proprietà e non può sostituire la prova degli ulteriori fatti rilevanti.

L’accertamento deve quindi essere condotto attraverso un esame complessivo degli elementi documentali e fattuali disponibili.

6. L’asserita donazione dell’animale e la prova dell’animus donandi

Un ulteriore problema sorge quando il convivente formalmente non acquirente sostenga di avere ricevuto l’animale in dono.

La mera esistenza di una relazione affettiva non consente di presumere automaticamente la volontà di effettuare un’attribuzione gratuita e definitiva.

Il principio emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione relativa alle attribuzioni patrimoniali nell’ambito delle relazioni familiari.

Cass. civ., Sez. II, ord. 21 maggio 2020, n. 9379 ha sottolineato la necessità che l’intento liberale emerga da un rigoroso esame delle circostanze del caso concreto.

Con specifico riferimento ai conviventi, Cass. civ., Sez. II, ord. 14 luglio 2021, n. 20062 ha escluso che il solo rapporto di convivenza consenta di presumere la liberalità, richiedendo la prova dell’animus donandi attraverso elementi adeguati, anche presuntivi, purché seri e complessivamente valutati.

Il medesimo criterio di rigore è stato recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. III, ord. 20 aprile 2026, n. 10388, in relazione alle attribuzioni patrimoniali intervenute nell’ambito di rapporti matrimoniali o di convivenza.

Si tratta di principi elaborati con riferimento a vicende patrimoniali differenti, ma che assumono rilievo anche quando sia controversa l’affermazione secondo cui un animale acquistato da uno dei conviventi sarebbe stato successivamente o contestualmente donato all’altro.

La natura affettiva del rapporto tra le parti non può infatti sostituire la prova dell’intento negoziale.

7. L’affidamento dell’animale dopo la cessazione della convivenza

Diversa dalla questione proprietaria è quella relativa alla possibilità di disciplinare la permanenza dell’animale presso entrambi gli ex conviventi.

Uno dei precedenti più significativi rimane Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 15 marzo 2016, n. 5322.

In assenza di una specifica disciplina legislativa, il Tribunale ritenne possibile valorizzare in via analogica criteri elaborati in materia di affidamento, individuando quale parametro di riferimento l’interesse materiale, spirituale e affettivo dell’animale, inteso in relazione al suo benessere complessivo.

La pronuncia riguardava proprio la cessazione di una convivenza more uxorio e condusse alla predisposizione di un regime di permanenza del cane presso entrambi gli ex conviventi, accompagnato dalla regolamentazione delle relative spese.

La decisione deve tuttavia essere correttamente collocata nel sistema delle fonti. Essa costituisce una pronuncia di merito e non consente di affermare l’esistenza, nell’ordinamento italiano, di un generale diritto all’affidamento condiviso dell’animale analogo a quello previsto per i figli.

Il suo interesse risiede piuttosto nell’avere evidenziato, già nel 2016, l’insufficienza di una ricostruzione della controversia fondata esclusivamente sulla titolarità formale del bene.

Per la prima volta emerge con particolare chiarezza la possibilità di considerare, accanto alle posizioni giuridiche delle parti, anche l’interesse dell’animale alla conservazione dei rapporti affettivi e delle abitudini sviluppate nel corso della convivenza.

8. Proprietà e benessere dell’animale: due questioni da non sovrapporre

La principale difficoltà interpretativa nasce dalla tendenza a sovrapporre due questioni che dovrebbero invece essere mantenute distinte.

La prima riguarda l’accertamento della proprietà.

La seconda riguarda le modalità attraverso le quali debba essere tutelato il benessere dell’animale dopo la cessazione della relazione tra le persone con cui ha vissuto.

La proprietà può essere accertata secondo le ordinarie regole civilistiche. Ciò non significa necessariamente che ogni ulteriore valutazione debba arrestarsi a tale accertamento.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale suggerisce infatti che l’animale d’affezione non possa essere considerato esclusivamente nella sua dimensione patrimoniale.

La difficoltà consiste proprio nell’assenza, allo stato, di una disciplina generale capace di coordinare questi due piani.

9. Un sistema ancora incompleto

L’ordinamento italiano si trova dunque in una fase di transizione.

Da un lato, le regole del codice civile continuano a ricondurre gli animali, sotto il profilo patrimoniale, alla disciplina dei beni mobili.

Dall’altro, il diritto europeo, la Costituzione, la legislazione penale e parte della giurisprudenza riconoscono progressivamente rilevanza autonoma alla natura senziente dell’animale e alle esigenze connesse al suo benessere.

La cessazione delle convivenze rappresenta uno dei settori nei quali tale distanza appare con maggiore evidenza.

La domanda «di chi è l’animale?» continua a richiedere una risposta attraverso le categorie della proprietà e della prova.

Ma tale domanda non necessariamente coincide con un’altra, sempre più difficile da ignorare: quale soluzione sia maggiormente compatibile con il benessere dell’animale e con le relazioni che esso abbia stabilmente costruito nel corso della vita familiare.

10. Conclusioni

L’attuale disciplina italiana non consente ancora di parlare di un vero e proprio statuto civilistico dell’animale familiare.

Proprietà, possesso, donazione e registrazione amministrativa continuano a rappresentare gli strumenti attraverso i quali vengono risolte molte delle controversie relative alla titolarità degli animali.

Parallelamente, tuttavia, l’ordinamento sta progressivamente riconoscendo una dimensione ulteriore, fondata sulla tutela dell’animale quale essere senziente.

Il problema dell’animale dopo la cessazione di una convivenza costituisce pertanto un osservatorio particolarmente significativo dell’evoluzione del diritto contemporaneo: un settore nel quale le categorie patrimoniali tradizionali continuano ad essere necessarie, ma sembrano sempre meno sufficienti a descrivere integralmente l’oggetto della tutela.

La futura evoluzione del diritto civile sarà probabilmente chiamata a confrontarsi proprio con questa necessità: coordinare la titolarità dei diritti sull’animale con la tutela dell’animale stesso, senza confondere i due piani ma senza più poter ignorare il secondo.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

Art. 810 c.c.; art. 812 c.c.; art. 9 Cost.; art. 13 TFUE; legge 6 giugno 2025, n. 82; Trib. Roma, Sez. V civ., sent. 15 marzo 2016, n. 5322; App. Roma, Sez. VI civ., sent. 10 settembre 2025, n. 4963; Cass. civ., Sez. II, ord. 21 maggio 2020, n. 9379; Cass. civ., Sez. II, ord. 14 luglio 2021, n. 20062; Cass. civ., Sez. III, ord. 20 aprile 2026, n. 10388.