AVVOCATO LAURA QUEIROLO

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Dove il diritto incontra il rispetto

 

EQUIDI E RESPONSABILITA' CIVILE

2026-02-24 15:38

Avv. Laura Queirolo

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EQUIDI E RESPONSABILITA' CIVILE

Equidi e responsabilità civile

Equidi, rischio governato e responsabilità: tra art. 2052 e art 2050 c.c.

 

Quando un cavallo provoca danno, la domanda non è “se può succedere”.

 

La domanda è: chi governa il rischio?

 

L'art 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva: risponde il proprietario o chi ha l'uso dell'animale, salvo che provi il caso fortuito.

 

Il danneggiato deve dimostrare solo il nesso causale tra il comportamento dell'equide ed evento lesivo.

Non è richiesta la prova della colpa.

 

Il caso fortuito deve essere imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.

L'imbizzarrimento, in quanto espressione della naturale reattività dell'animale, non esclude automaticamente la responsabilità.

 

Nei maneggi e nei centri ippici il quadro si amplia.

Se l'attività integra esercizio di attività pericolosa, si applica l'art 2050 c.c.: il gestore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.

 

Non basta la custodia.

Occorre il governo autorizzato del rischio.

 

La distinzione tra proprietario, detentore, gestore e istruttore diventa decisiva.

Il mero affidamento temporaneo non libera automaticamente dalla responsabilità se permane una sfera di controllo.

 

Nel diritto degli equidi, la responsabilità non è una reazione emotiva.

E' una questione di struttura.